(massima n. 1)
Non si configura litispendenza per esserne diversi sia il petitum che la causa petendi tra la domanda di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento nel pagamento dei canoni relativi ad un determinato periodo sul presupposto della perdurante vigenza del contratto tacitamente rinnovatosi e quella successiva di condanna al pagamento del corrispettivo, relativamente allo stesso periodo, richiesto ai sensi dell'art. 1591 c.c. per mora nella riconsegna dell'immobile, fondata sull'asserito avvenuto esaurimento della validitą del rapporto precedente. In virtł della diversitą delle domande per oggetto e per titolo, č da escludersi, conseguentemente, che il giudicato formatosi sulla sentenza di rigetto pronunciata con riguardo alla prima domanda determini preclusione alla proposizione della seconda.