(massima n. 1)
L'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo a norma dell'ex art. 649 c.p.c., come la pronuncia di rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione, non è, ex se, censurabile mediante ricorso per cassazione non avendo un contenuto decisorio, senza che la mancanza di motivazione circa la sussistenza dei gravi motivi giustificanti la sospensione dell'esecuzione possa costituire irregolarità tale da rendere il provvedimento abnorme, e come tale impugnabile per cassazione.