(massima n. 1)
L'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo disposta ai sensi dell'art. 642 c.p.c. può essere oggetto di sospensione e non di revoca, e unico funzionalmente competente a emanare il relativo provvedimento a mente dell'art. 549 c.p.c. è il giudice istruttore della causa di opposizione.