(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo non opposto è provvedimento idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sia sulla regolarità formale del titolo che sulla esistenza del credito, tanto in ordine ai soggetti che all'oggetto, con la conseguenza che la sua efficacia si estende, per quanto attiene alle statuizioni contenute in dispositivo, come agli accertamenti risultanti in motivazione, ed alle questioni che di quelle decise costituiscono la premessa necessaria o il fondamento logico — giuridico, ad un successivo giudizio, avente ad oggetto una domanda fondata sullo stesso rapporto. Tuttavia, tale effetto preclusivo trova un limite quando nel rapporto controverso mutino alcuni elementi, come il dato temporale, che incida sulla sua evoluzione per effetto della successione di norme che ne abbiano trasformato il regime, ovvero quando si prospettino variazioni qualitative delle situazioni giuridiche che da quel rapporto derivino, in ordine alla legittimazione attiva o passiva, in tali ipotesi venendo meno la originaria causa petendi, fatta valere su basi fattuali e giuridiche diverse. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, in riforma della sentenza del giudice di primo grado, aveva escluso l'effetto preclusivo della mancata opposizione a diversi decreti ingiuntivi — emessi nei confronti di una Usl in relazione al mancato rimborso del costo dei medicinali — in ordine ad una pretesa di credito riguardante un diverso arco temporale, e basata su di una diversa causa, riconducibile al rapporto debitorio sostanziale, laddove i decreti ingiuntivi definitivi, dei quali si intendeva far valere la efficacia di giudicato, si fondavano non già sul titolo di responsabilità atipica, in quanto identificavano la Usl, piuttosto che come obbligato sostanziale, come responsabile della erogazione delle risorse finanziarie, funzione destinata a cessare con l'esaurimento delle assegnazioni di somme ricevute — oltre le quali i creditori potevano aver titolo solo nei confronti degli effettivi debitori, cioè le singole Uussll —, ma affidata, nella prima fase della riforma del servizio sanitario nazionale, e, in particolare, per la Regione Campania, secondo le previsioni della legge regionale n. 57 del 1980, alle Uussll aventi sede nei capoluoghi di provincia).