(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale soltanto a seguito della dichiarazione di esecutivitą ai sensi dell'art. 647 c.p.c., ancorché l'effetto preclusivo di carattere processuale (giudicato formale) si produca anche a prescindere da essa. (Nella fattispecie la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva respinto l'opposizione del creditore allo stato passivo fallimentare, dal quale il credito era stato escluso per essere fondato esclusivamente su decreto ingiuntivo privo della dichiarazione di esecutivitą).