(massima n. 1)
Il giudicato sulla giurisdizione può formarsi, oltre che a seguito della statuizione emessa dalle Sezioni Unite della S.C. in sede di regolamento preventivo di giurisdizione o di ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ovvero per effetto di declaratoria espressa sulla giurisdizione data dal giudice di merito e non investita da specifica impugnazione, anche a seguito del passaggio in giudicato di una sentenza di merito che contenga il riconoscimento, sia pure implicito, della giurisdizione del giudice adito; pertanto, qualora sia stato emesso decreto ingiuntivo non opposto, deve ritenersi formato il giudicato quanto al rapporto creditorio, poiché in tal caso il decreto reca l'affermazione, almeno implicita, della giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto, con conseguente inammissibilità, in caso di domande del creditore per il pagamento degli ulteriori interessi legali, del motivo di ricorso diretto a denunciare il difetto di giurisdizione di detto giudice.