(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutivitā ai sensi dell'art. 647 cod. proc. e, dunque, č inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento, ricorrendo l'esigenza di verificarne l'irrevocabilitā soprattutto quando, come nella specie, il provvedimento monitorio č stato emesso, ex art. 633, primo comma, n. 2 cod. proc. civ., senza una vera prova scritta, sulla base della sola notula corredata del parere dell'ordine professionale; ne consegue che se il creditore viene ammesso al passivo, con riserva di produzione del certificato della cancelleria attestante la mancata opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il predetto provvedimento deve essere impugnato nelle forme e nei termini di cui all'art. 98 legge fall..