(massima n. 1)
Il provvedimento di rigetto della richiesta di esecutività del decreto ingiuntivo (nel caso, non risultando perfezionata la notifica di cui era stata ordinata la rinnovazione ex art. 291 c.p.c., atteso che non avendo conseguito esito positivo quella ex art. 139 c.p.c. non era seguita la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) non è impugnabile con ricorso per cassazione, in quanto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività, non essendo preclusa la possibilità di una nuova istanza ai sensi dell'art. 647 c.p.c., né la proponibilità di nuovo ricorso per decreto ingiuntivo, né l'esperimento dell'ordinaria azione di cognizione.