(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione e le relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato; pertanto, nel giudizio di opposizione instaurato da uno degli intimati non può essere pronunciata condanna alle spese processuali del giudizio di opposizione, nei confronti del condebitore solidale che non abbia proposto opposizione.