(massima n. 1)
La sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo che contenga la condanna alle spese del giudizio di opposizione costituisce titolo esecutivo che consente al creditore di procedere ad esecuzione forzata quanto alle spese relative al giudizio di opposizione, atteso che la medesima non č equiparabile ad una sentenza di rigetto della domanda e che, ai sensi dell'art. 282 c.p.c. come modificato dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990 sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, ivi compreso quello relativo alle spese di giudizio.