(massima n. 1)
Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione, essendogli consentito solamente di modificarla nei limiti di quanto disposto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., potendo quindi senz'altro domandare una somma minore di quella chiesta con l'ingiunzione — purché non modifichi la causa petendi —, ma non già una somma maggiore, neppure se tale causa petendi lasci immutata, in tale ipotesi rimanendo altrimenti integrata la sostituzione di quella originaria con una nuova domanda, ed imponendosi al giudice di revocare il decreto emesso qualunque sia l'esito della lite, e pertanto anche quando riconosca dovuto un credito di ammontare coincidente con quello fatto valere con l'ingiunzione.