(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la integrale sostituzione, operata dall'opposto, al rapporto obbligatorio da lui invocato quale causa petendi della pretesa azionata in via monitoria e negato dall'opponente, di altro quale titolo dell'immutato petitum creditorio integra una non consentita modificazione della domanda. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C., cassata la decisione del giudice di pace di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base dell'invocato credito nascente dalla esecuzione di lavori di ristrutturazione, negato dall'opponente, decidendo nel merito ha revocato detto decreto, ravvisando una non consentita mutatio libelli nella modificazione della domanda operata dall'opposto, che, nel giudizio di opposizione, aveva sostituito, quale causa petendi della domanda, al rapporto obbligatorio contestato altro rapporto, consistente nella vendita all'opponente di un'automobile).