(massima n. 1)
Con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilitą del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, e salva la possibilitą di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione medesima. Pił in generale, non sussiste alcuna possibilitą di simultaneus processus tra la opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare, vuoi che quest'ultima sia gią pendente presso il giudice del fallimento (come nella specie), vuoi che insorga nell'ambito dello stesso processo di opposizione.