(massima n. 1)
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualitą di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, rispetto alla pretesa creditoria, spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito e l'eventuale maggior danno, senza che al debitore, che abbia contestato in toto la pretesa attrice, incomba l'onere di impugnare specificamente la condanna al risarcimento del maggior danno che sia contenuta nel decreto ingiuntivo.