(massima n. 1)
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di titoli di credito, ove l'opponente provi che i titoli stessi sono stati restituiti, il giudice dell'opposizione č tenuto a revocare l'ingiunzione senza che sussista, in capo all'opponente, in relazione alla difesa dell'opposto, anche l'onere di provare la ragione della restituzione. In tale ipotesi, ove permanga il credito sotteso ai titoli, la relativa domanda di pagamento deve essere preposta in altro giudizio, configurandosi come diversa da quella di restituzione del titolo.