(massima n. 1)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le ragioni addotte dall'opponente per il rigetto della pretesa monitoria non costituiscono una domanda principale ma solo eccezioni o, eventualmente, domande riconvenzionali. Ne consegue che, se l'opponente muti le ragioni in base alle quali ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda dell'opposto, non propone una nuova domanda, ma solo diverse e nuove eccezioni, che erano proponibili anche in appello ai sensi dell'art. 345, secondo comma c.p.c., nella formulazione anteriore a quella vigente, applicabile ai giudizi in corso alla data del 30 aprile 1995 ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificato e sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).