(massima n. 1)
La pronuncia di nullitą del ricorso per decreto ingiuntivo (nonché del decreto stesso), una volta instauratosi il contraddittorio con la opposizione e la costituzione in giudizio degli opponenti (formalmente attori, ma sostanzialmente convenuti), va pur sempre collocata nel pił vasto ambito dell'instaurato giudizio ordinario (ed autonomo) di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame della ammissibilitą e validitą del procedimento monitorio, ma anche (e comunque) della fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti, con la conseguenza che il giudice adito, pur dichiarata la nullitą del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, č inderogabilmente chiamato ad una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna ormai introdotta in seno al nuovo giudizio, ricorrendo, in caso contrario, gli estremi della fattispecie della omessa pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte allo stesso giudice per una nuova pronuncia di merito.