(massima n. 1)
Colui che assume la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e, di conseguenza, l'inefficacia del decreto stesso, nonché l'inesistenza del titolo in forza del quale si intende procedere ad esecuzione forzata, è tenuto a proporre opposizione (eventualmente tardiva, ove ne ricorrano i presupposti) al decreto, al fine di far valere la detta inefficacia, ed opposizione all'esecuzione, per paralizzare quest'ultima. Le due opposizioni — in virtù della natura funzionale della competenza in materia di opposizione al decreto ingiuntivo e dell'inderogabilità della competenza per territorio prevista per l'opposizione all'esecuzione — possono cumularsi in un unico procedimento solo allorché sia competente per entrambe, secondo i rispettivi principi, un medesimo giudice; diversamente, la pregiudizialità della questione relativa alla validità della notifica ed all'efficacia del decreto ingiuntivo comporterà la sospensione necessaria del giudizio relativo all'opposizione all'esecuzione, a norma dell'art. 295 c.p.c.