(massima n. 1)
Qualora in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l'ammontare del decreto e che sia stato giā fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio pendente presso un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve decidere altro giudice e conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensė una ipotesi di litispendenza in cui il giudice dell'opposizione, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, deve pronunziarsi secondo quella che č la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c.