(massima n. 1)
Qualora davanti al giudice di pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali, l'opponente deduca di aver impugnato con separato giudizio promosso davanti al tribunale della stessa cittą la delibera condominiale con cui era stata deliberata e ripartita la spesa per oneri condominiali, il giudice di pace deve trattenere e decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla quale sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che prevale sulle ragioni di connessione previste dagli artt. 36 e 40 c.p.c.