(massima n. 1)
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è devoluto alla competenza — funzionale e inderogabile — del giudice che ha emesso il provvedimento. (Nella specie, in cui il pretore adito con l'opposizione aveva declinato la propria competenza ritenendo determinante, ai sensi della L. n. 128 del 1992, il domicilio dell'agente, la S.C. — impregiudicata restando la questione della competenza territoriale all'emissione del decreto — ha considerato erronea, alla stregua del principio suesposto, tale pronuncia d'incompetenza).