(massima n. 1)
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'articolo 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha adottato il decreto, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, davanti al quale ai sensi dell'articolo 316 c.p.c. la domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa, in materia esorbitante dalla sua competenza (nella specie locatizia, per il pagamento degli oneri accessori dell'immobile locato) deve essere proposta, per la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, innanzi allo stesso giudice di pace con citazione e non mediante ricorso, previsto, in via generale, per la particolare materia trattata (art. 447 bis c.p.c.), la cui eventuale conversione in citazione, peraltro, è ammissibile, purché siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall'articolo 641 c.p.c. (notificazione del ricorso stesso alla controparte nel termine di giorni quaranta).