(massima n. 1)
La verifica delle condizioni di procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto. Al predetto fine, incombe sull'opponente l'onere di produrre la copia notificata del decreto, per consentire al giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione, o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, senza che rilevi la mancanza di contestazione al riguardo da parte dell'opposto, poiché l'esame sul rispetto dei termini spetta solo ed esclusivamente al giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e perciò sottratta alla disponibilità delle parti; né la produzione del decreto può avvenire in sede di legittimità, stante l'espresso divieto posto dall'art. 372 c.p.c.