(massima n. 1)
Nell'opposizione a ingiunzione, le questioni relative alla ammissibilità e alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia inammissibile od improcedibile, resta precluso al giudice il controllo sulla precedente fase processuale, ed anche la possibilità di rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali dell'azione esercitata nella fase monitoria.