(massima n. 1)
Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171, c.p.c. — secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione — neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell'opposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell'opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l'iscrizione a ruolo.