(massima n. 1)
Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, e debba quindi essere proposta con ricorso, a norma dell'art. 415 c.p.c., il tempestivo deposito del ricorso in opposizione nel termine di venti giorni dalla notificazione del decreto medesimo vale ad impedire che questo divenga esecutivo, mentre l'eventuale assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello fissato dalla citata norma, ricollegandosi ad un errore del giudice, non comporta l'esecutivitą del decreto, ma la nullitą del provvedimento di fissazione dell'udienza e del giudizio di primo grado, celebratosi in contumacia del convenuto. Tale nullitą, ove venga rilevata e dichiarata in grado d'appello, implica che il giudice di secondo grado deve disporre la rinnovazione dell'atto e decidere la causa nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.