(massima n. 1)
Nel caso di decreto ingiuntivo per crediti basati su uno dei rapporti indicati dall'art. 409, c.p.c., emesso, ancorché dopo l'entrata in vigore della L. n. 533 del 1973, dal presidente del tribunale (anziché dal pretore in funzione di giudice del lavoro) in violazione del disposto di cui agli artt. 413, primo comma, e 637, primo comma, c.p.c., l'opposizione deve essere proposta, avanti al tribunale, non con ricorso ma con citazione, da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo con la conseguenza che il tribunale deve limitarsi a dichiarare, ex art. 38 c.p.c., l'incompetenza dell'autoritą che ha emesso il provvedimento monitorio, senza potere disporre con il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. la rimessione della causa al pretore competente.