(massima n. 1)
Nelle controversie soggette al rito del lavoro e proposte in opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d'appello che rilevi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione e sia già stata perfezionata la fase dell'editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase instaurato il contraddittorio per mancata attuazione della vocatio in ius e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, da eseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti, come quello del lavoro, introdotti con ricorso.