(massima n. 1)
La riduzione dei termini di comparizione alla metà, prevista dall'art. 645, secondo comma, c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere facoltativo, in quanto l'opponente può, anziché valersi di tale disposizione, assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione o anche uno maggiore. Pertanto solo nel caso in cui l'opponente si sia effettivamente avvalso di tale facoltà, anche i termini di costituzione sono automaticamente ridotti alla metà.