(massima n. 1)
L'opponente a decreto ingiuntivo che abbia proposto opposizione non seguita da costituzione in giudizio, ovvero seguita da ritardata costituzione, può legittimamente riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641, primo e secondo comma, c.p.c., accompagnata da rituale e tempestiva costituzione in giudizio. Ne consegue che il giudice del giudizio di opposizione nel quale l'opponente non si è costituito o si è costituito tardivamente, nel caso in cui sia intervenuta una seconda tempestiva opposizione seguita da rituale costituzione in giudizio, e sempre che di tale seconda tempestiva e rituale opposizione sia messo a conoscenza, non può dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ma, ove non possa o non ritenga di procedere alla riunione dei due giudizi, dovrà limitarsi a dichiarare la improcedibilità dell'opposizione non seguita da costituzione o seguita da costituzione tardiva ; né, sul presupposto che la proposizione della seconda opposizione, seguita da rituale e tempestiva costituzione da parte dell'opponente, abbia sanato la prima opposizione, può decidere nel merito l'opposizione improcedibile. Siffatta possibilità è preclusa, altresì, al giudice dell'appello investito del gravame avverso il provvedimento del giudice che erroneamente abbia dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo e abbia dichiarato esecutivo il decreto opposto.