(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica purché questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione comunque inferiore a quello di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c., e non soltanto in caso di dimezzamento dello stesso, perché altrimenti si dovrebbe indagare di volta in volta se la fissazione di un diverso termine per comparire abbreviato sia frutto di errore o di consapevole scelta dell'opponente, e ciò in contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti proprie delle norme in materia di termini.