(massima n. 1)
In virtł del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., comma secondo, per il quale č nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il difetto di una valida procura rende l'attivitą processuale tamquam non esset, senza che possa configurarsi alcuna sanatoria per effetto del silenzio della controparte. Con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza di una valida procura e presupposto indispensabile per la proposizione dell'opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non č idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto.