(massima n. 1)
Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, trova al riguardo applicazione la disposizione di cui all'art. 125 secondo comma c.p.c., secondo cui la procura può essere rilasciata successivamente alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, atteso che tale regola non opera soltanto nei procedimenti promossi con ricorso, in cui la costituzione coincide istituzionalmente con il deposito del ricorso medesimo.