(massima n. 1)
La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale č stato emesso non č idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualitą di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all'opposizione. (Nella specie, sulla base del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di «amministratore pro tempore» di un condominio, proposta dal soggetto al quale il decreto era stato notificato ed indicato nominativamente solo nella relazione di notificazione).