(massima n. 1)
L'elezione di domicilio nel ricorso per ingiunzione (art. 638 c.p.c.) vale ai fini della procedura monitoria — che costituisce una fase autonoma e distinta da quella successiva dell'eventuale giudizio di opposizione — fino a comprendere, in virtù dell'espresso richiamo operato dall'art. 645, primo comma, c.p.c., la sola notificazione dell'eventuale opposizione. Pertanto, qualora il creditore opposto non si costituisca, rimanendo contumace, la sentenza emessa in sede di opposizione è a lui ritualmente notificata, anche ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, a norma dell'ultimo comma dell'art. 292, e cioè personalmente, non rilevando più l'originaria elezione di domicilio fatta per la fase monitoria.