(massima n. 1)
In tema di procedimento d'ingiunzione, i requisiti di forma-contenuto ex art. 156, secondo comma, c.p.c., da cui dipende la validità del ricorso, sono quelli necessari a dedurre il credito nell'ambito di una chiara "causa petendi", riconducibile alle condizioni di ammissibilità dettate dall'art. 633 c.p.c., sicché, ove il ricorrente intenda domandare il pagamento di un credito complessivo, derivante dalla somma di più rapporti omogenei intercorsi fra le stesse parti, non è necessario che il ricorso contenga una narrazione specifica relativa a ciascun rapporto e dia conto delle varie componenti dei distinti obblighi azionati, in quanto queste riguardano l'allegazione dei fatti secondari che, per la loro funzione di prova dei fatti principali, possono essere indicati pure successivamente, entro i termini di decadenza stabiliti per la trattazione probatoria. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva dichiarato nullo, per vizio inerente all' "editio actionis", il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per prestazioni professionali rese in distinte cause in adempimento di una pluralità di incarichi, sulla base di ricorso accompagnato da un'unica parcella, che non specificava le singole voci ed attività riferibili ai rispettivi procedimenti).