(massima n. 1)
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo e di competenza territoriale derogabile — quale deve ritenersi anche quella concernente le azioni per l'adempimento di obbligazioni di un comune, in quanto l'art. 325 della legge comunale e provinciale si limita a disciplinare inderogabilmente il profilo sostanziale del luogo dell'adempimento stesso, che coincide con uno dei fori facoltativi di cui all'art. 20 c.p.c. — l'ingiunto che intenda eccepire l'incompetenza per territorio del giudice del decreto e, quindi, la nullità di questo per tale ragione, deve provvedervi già con l'atto di opposizione, sotto pena di preclusione, non rimuovibile neanche prestando adesione ad identica eccezione successivamente sollevata dal terzo chiamato in garanzia, sia pure impropria, dallo stesso ingiunto, atteso che tale preclusione opera anche nei confronti di questo terzo.