(massima n. 1)
Il decreto ingiuntivo erroneamente emesso dal pretore in funzione di giudice del lavoro, anziché in sede ordinaria, non è inesistente, né nullo, perché la distinzione fra giudice ordinario e giudice del lavoro non involge una questione di costituzione del giudice, né una questione di competenza, ma di semplice diversità di rito. Di conseguenza detto errore può essere dedotto come motivo di impugnazione solo ove si indichi lo specifico pregiudizio che ne sia derivato, per aver inciso sulla determinazione della competenza in senso proprio o sul contraddittorio o sui diritti della difesa.