(massima n. 1)
Nel procedimento monitorio la competenza del giudice va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo, anche ai fini della norma transitoria di cui all'art. 43 della legge 21 novembre 1991, n. 374, essendo soltanto eventuale la fase dell'opposizione. Né a diversa conclusione può indurre la norma dell'art. 643 c.p.c. secondo cui è con riferimento alla data di notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo che va stabilita la pendenza della lite, poiché con tale norma il legislatore ha inteso solo «fare riferimento alla costituzione del contraddittorio ed agli effetti sostanziali e processuali (dall'interruzione della prescrizione alla prevenzione) nell'eventualità dell'opposizione, ma non ha inteso privare d'efficacia gli atti già venuti in essere nella fase introduttiva». Pertanto, in applicazione dell'art. 5 c.p.c. che nella formulazione novellata, esclude la rilevanza dei mutamenti della legge successivi alla proposizione della domanda, qualora il decreto ingiuntivo proposto davanti al conciliatore sia stato depositato anteriormente al 1° maggio 1995 (data di entrata in vigore della legge n. 374 del 1991), la causa deve considerarsi pendente, a tale data, davanti al conciliatore, che deve pertanto provvedere sulla stessa a norma della disposizione transitoria sopra citata.