(massima n. 1)
Nel caso di credito il cui accertamento in via ordinaria sia riservato alla cognizione della sezione specializzata agraria, competente a pronunziarsi sull'istanza per decreto ingiuntivo è il presidente di quest'ultima (il magistrato, cioè, che, ex art. 2 della legge n. 320 del 1963, è assegnato annualmente a tale sezione sulla base delle norme sull'ordinamento giudiziario, con funzioni di presidente). Ne consegue che, nel vigore dell'art. 47 del R.D. n. 12 del 1941 (ed anteriormente alle modifiche introdotte, con decorrenza 2 giugno 1999, dall'art. 12 del D.L.vo n. 51 del 1998), essendo al presidente del tribunale ordinario consentito «di presiedere qualsiasi altra sezione» la circostanza che il decreto de quo sia stato emesso dal detto organo giudiziario, anziché dal presidente della sezione specializzata, non è, ipso facto causa di nullità del provvedimento: ma ciò non significa anche che, comunque, l'ingiunzione sia stata emessa «dal giudice competente» a norma dell'art. 637 c.p.c., poiché, a tal fine, occorre verificare sia se l'istanza era diretta al presidente della sezione specializzata ovvero al presidente del tribunale, sia se il magistrato che ha adottato il provvedimento lo abbia emesso nella qualità di presidente della sezione specializzata (sia pur nell'esercizio legittimo della facoltà sostitutiva riconosciuta dalla legge) ovvero, piuttosto, da presidente del tribunale, caso, quest'ultimo, in cui, in sede di opposizione, il tribunale investito del merito non può che dichiarare (come nella specie) la nullità del provvedimento perché proveniente da giudice incompetente.