(massima n. 1)
In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso per il pagamento di prestazioni professionali, incombe al professionista l'onere di provare il conferimento dell'incarico, nonché di avere effettivamente eseguito le prestazioni indicate nella parcella. Il parere dell'organo professionale serve al mero controllo della corrispondenza tra le voci elencate e quelle previste nella tariffa.