(massima n. 1)
La documentazione che ha consentito l'emissione del decreto ingiuntivo non perde, per il solo fatto dell'opposizione proposta avverso lo stesso, la propria attitudine probatoria nel relativo procedimento ordinario. Consegue che gli accertamenti previsti dall'art. 635 c.p.c., relativi ai crediti per contribuzioni sociali, mantengono anche nel giudizio di opposizione la loro idoneitą specifica ad essere fonti di prove, ancorché esposta al confronto con le prove contrarie ed al vaglio critico del giudice.