(massima n. 1)
In tema di crediti derivanti da omesso versamento dei Contributi previdenziali e o assistenziali, ove l'attestazione del direttore della sede provinciale dell'ente creditore rechi, a sostegno della pretesa creditoria, disposizione difforme da quella indicata nel ricorso per decreto ingiuntivo — nella specie le disposizioni concernenti la morosità, ex art. 4, comma primo lett. a) legge n. 48 del 1988, in luogo delle disposizioni concernenti l'evasione contributiva, ai sensi del medesimo articolo, sub lett. c) —, nessuna rilevanza decisiva può annettersi all'inesatta indicazione, atteso che il debitore ha avuto, anche per effetto della tempestiva notifica del verbale di accertamento, ampia possibilità di risalire alla fonte dell'obbligazione e di spiegare tutte le proprie difese.