(massima n. 1)
La parte che abbia eseguito un pagamento per merce non acquistata e restituita al mittente, può chiedere l'emissione di decreto ingiuntivo per la restituzione della somma pagata, senza l'obbligo di offrire elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione (restituzione), perché le ragioni di credito fatte valere non sono subordinate all'adempimento di alcuna controprestazione né all'avveramento di alcuna condizione. (Nella specie la merce era stata respinta al mittente a mezzo dello stesso spedizioniere, presso il quale era rimasta giacente per averne il mittente rifiutata la riconsegna).