(massima n. 1)
L'ordinanza con la quale il presidente del tribunale dà, ai sensi dell'art. 708 c.p.c. i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell'interesse dei coniugi e della prole, non costituisce titolo per la pronuncia di ingiunzione di pagamento ai sensi dell'art. 633 c.p.c., trattandosi di provvedimento che può formare oggetto di esame soltanto nel contesto del procedimento cui accede e che è autonomamente presidiato da efficacia esecutiva che assicura sufficiente garanzia di realizzazione dell'interesse del creditore.