(massima n. 1)
In tema di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'obbligo di rispettare le forme previste dal primo comma dell'art. 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale) sussiste, ai sensi dell'art. 35, ultimo comma della medesima legge, anche quando il ricorso, da parte degli enti ed istituti previdenziali, al procedimento ingiuntivo di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. sia volto a conseguire i soli contributi e premi non versati e relative somme aggiuntive (sempre che si tratti di contributi e premi per i quali ricorra la violazione di omesso versamento di cui al secondo comma del citato art. 35 o il cui omesso o parziale versamento derivi dalle altre violazioni di cui al terzo comma dello stesso articolo), non essendo il predetto obbligo riferito alla sola sanzione amministrativa e neppure subordinato alla contestuale riscossione di essa.