(massima n. 1)
Con l'ingiunzione di pagamento non è possibile richiedere il risarcimento, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, c.c., del maggior danno derivato dal ritardo nell'adempimento, ma qualora si tratti di crediti di lavoro il creditore può domandare (in aggiunta alla somma dovutagli ed ai relativi interessi) anche la rivalutazione monetaria, atteso che i crediti suddetti sono da considerare indicizzati per effetto delle disposizioni di cui all'art. 429 c.p.c. e 152 att. c.p.c.