(massima n. 1)
In tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dagli artt. 17, comma 1, e 24 del d.l.vo n. 46 del 1999 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle "entrate", che sono individuate specificamente "nei contributi o premi dovuti" e non versati, "unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive", dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l'ente previdenziale, la possibilitą di ricorrere al procedimento d'ingiunzione di cui agli artt. 633 e seguenti c.p.c. per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali.