(massima n. 1)
La pendenza di un giudizio diretto all'accertamento negativo di un credito non costituisce ragione di improponibilità del ricorso per decreto ingiuntivo, per il riconoscimento ed il pagamento del credito medesimo, ma può soltanto comportare, in relazione al giudizio instaurato con l'opposizione al decreto, una situazione di litispendenza, nel caso di procedimenti dinanzi a giudici diversi, ovvero di riunione obbligatoria, ai sensi dell'art. 273 secondo comma c.p.c. nel caso di procedimenti dinanzi allo stesso giudice od a giudici appartenenti allo stesso ufficio.