(massima n. 1)
Qualora alla data di notificazione di un decreto ingiuntivo sia pendente, davanti ad altro giudice, una diversa domanda la cui causa petendi sia (in tutto o in parte) identica a quella della domanda proposta nel procedimento monitorio, e nel cui petitum sia contenuto quello della domanda monitoria, il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo č tenuto, con pronuncia esaustiva della sua competenza funzionale, a dichiarare la propria incompetenza, la nullitą del decreto ingiuntivo e a rimettere la causa al primo giudice. (La S.C. ha affermato questo principio in una fattispecie in cui era stato incardinato fra le stesse parti prima un giudizio di opposizione al precetto fondato su vaglia cambiari e, successivamente, un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, davanti a diverso giudice, sulla base dei medesimi titoli di credito).